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Inviato da: Alessandro Serra
13/12/2007

Limiti alla discrezionalità della Giunta: non è organo tecnico  
Il Tar ha respinto 25 censure su 28, ma su questioni importanti per il Comune ha accolto le osservazioni.
La Giunta regionale non può sostituirsi all'organo tecnico, dunque non può approvare o respingere un progetto privato o un'opera pubblica. I nuovi vincoli su Tuvixeddu sono illegittimi, così come è sbagliato il perimetro del centro storico di Cagliari.
Con una sentenza di 110 pagine, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale (presidente Lucia Tosti) ieri ha accolto una parte del ricorso del Comune di Cagliari contro il Piano paesaggistico. Il Tar ha respinto 25 censure su 28, ma se sull'impianto generale dà ragione alla Regione, riconoscendo l'importanza del «ponderoso» studio del territorio, ribadendo la legittimità a imporre norme di salvaguardia e ricordando la prevalenza gerarchica del piano regionale sugli strumenti comunali, sulle eccezioni specifiche riguardanti il territorio del Comune accoglie le osservazioni più importanti. E bacchetta viale Trento per l'assenza di «leale collaborazione» nella fase della pianificazione territoriale che ha impedito di «tener conto delle rispettive posizioni».
CADONO I VINCOLI Se ci fossero state quelle che Emilio Floris chiama «sinergie», la Regione non sarebbe incorsa in alcuni clamorosi errori che hanno, di fatto, travolto i nuovi vincoli sul colle di Tuvixeddu riaprendo le porte all'edificazione di una parte dell'area. Valga come esempio il caso del Monte della pace. Ritenuto dalla Commissione regionale del paesaggio un'importante area da salvaguardare, il colle non esiste più da 50 anni. Di più: è un quartiere e si chiama Is Mirrionis. Il Comune lo aveva scritto nelle osservazioni e i giudici del Tar lo avevano potuto verificare nel sopralluogo del 20 settembre scorso, assieme a numerose incongruenze sulla nuova perimetrazione. Per questo, non avendo «basi cognitive certe» il vincolo di 50 ettari apposto dalla Regione è ritenuto illegittimo mentre era giustificato quello previsto negli accordi di programma: 20 ettari.
Se la Regione avesse esaminato le osservazioni formalizzate dal Comune, anziché ignorarle (come sottolinea il Tar), si sarebbe anche resa conto che Barracca Manna non è una zona agricola, che viale Monastir non è “Centro di prima e antica formazione”. Per i giudici, «non c'è stato un puntuale esame dello stato dei luoghi».
L'INTESA La sentenza affronta ancora una volta l'istituto dell'Intesa, già minato da una sentenza precedente. Il Tar, in sostanza, riconosce eccessivo il raggio di discrezionalità della Giunta regionale e (mettendo in discussione l'articolo 15, comma 4,6,7 - l'articolo 20 comma 1 - il 103 comma 5 - e gli ultimi due commi del 12) la limita ai casi in cui esista un quadro di regole certe. Significa, commentano gli avvocati del Comune Ovidio Marras, Massimo Massa e Marcello Vignolo (che si riservano un esame più approfondito), che «sul piano dell'interesse generale il Tar ha eliminato tutte le norme in cui il piano attribuiva alla Giunta un potere di veto e di controllo preventivo». L'organo politico, insomma, deve fare la sua parte.
FLORIS CAUTO «Dovrei essere soddisfatto per la parte che è stata accolta, in realtà non lo sono», commenta il sindaco di Cagliari. «Questa sentenza, bocciando la Regione, delegittima ulteriormente tutto il sistema politico sul quale i cittadini hanno già scarsa fiducia. Eppoi», aggiunge Floris, «perché i giudici sottolineano che le norme che riguardano i territori devono essere costruite in sinergia con chi li conosce, cioè l'ente locale, non contro. Il problema vero», conclude Floris, «è che Soru non discute con le altre istituzioni ma fa le cose d'imperio e qualche volta in maniera illegittima. E questa è la dimostrazione». Probabile il ricorso al Consiglio di Stato.
FABIO MANCA

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 Alessandro Serra - Cagliari