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Inviato da: Alessandro Serra
05/07/2008

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, su proposta del Ministro delle Pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, e del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, due disegni di legge che predispongono:

“Misure contro gli atti persecutori”;

“Misure contro la violenza sessuale”.

Il primo disegno di legge introduce nel codice penale la nuova figura di reato di “atti persecutori” (il cosiddetto "stalking"), nonché una nuova ed idonea misura cautelare e la previsione di strumenti che favoriscano le indagini (in particolare intercettazioni telefoniche, necessarie se si considera che il fenomeno si realizza spesso a mezzo di telefono). In particolare:

  • punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;
  • la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da relazione affettiva;
  • la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore;
  • è previsto l'ergastolo se lo “stalker” (il persecutore) arriva a uccidere la propria vittima.

Il secondo disegno di legge rafforza la tutela penale contro la violenza sessuale; in particolare:

  1. introduce il delitto di “violenza sessuale” e quello di “violenza sessuale di gruppo” tra quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con conseguente applicazione del rito direttissimo e immediato;
  2. introduce aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole, come, per es.: - l’uso di sostanze che riducono la capacità di agire della vittima; - la qualità (di ascendente, genitore adottivo o tutore) dell’autore del reato; - il rapporto di “dipendenza” psicologica fra vittima e colpevole; - lo stato di gravidanza della vittima

 

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4 commenti...

Re: Due disegni di legge contro lo stolking e la violenza sessuale.

qiuesto è sicuramente un passo in avanti così come lo è anche la sentenza che definisce strupo anche la donna indossa i jeans...anche se non ho capito perchè si sono divegati nello spiegare che ci sono jeans elasticizzati e che quindi si può...etc etc è stupro punto e basta se non sono consenziente, anche se sono svetita!!!
ma poi sono curiosa di capire una cosa...
perchè in italia si fa un passo aventi e due indietro???
mi riferisco alla legge blocca processi secondola quale verrebbero necessariamente bloccati (solo per rimanere in argomento)i processi per STUPRO così come ad esempio quelli per MOLESTIE...

Da madeleine a   23/07/2008

Re: Due disegni di legge contro lo stolking e la violenza sessuale.

la legge dovrebbe ascoltare le persone che conoscono una vittima dello stolking a prescindere che la vittima per paura non denunci ciò che subisce giornalmente violenze fisiche o psichiche , oltre che essere un mantenuto da piu di cieci anni.

Da lina a   28/08/2008

Re: Due disegni di legge contro lo stolking e la violenza sessuale.

la legge dovrebbe ascoltare le persone che conoscono una vittima dello stolking a prescindere che la vittima per paura non denunci ciò che subisce giornalmente violenze fisiche o psichiche , oltre che essere un mantenuto da piu di cieci anni.

Da lina a   17/06/2009

Re: Due disegni di legge contro lo stolking e la violenza sessuale.

Salve sono molto favorevole a queste misure coercitive, spero ce ne siano di più per lenire il fenomeno e incrementare il controllo sociale.

Da dott.ssa Rossella Lippolis a   17/06/2009

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 Alessandro Serra - Cagliari