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Inviato da: Alessandro Serra
15/04/2008

Con l'introduzione dell'imposta sulle seconde case ad uso turistico e delle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, la Regione sarda ha violato alcune norme dello Statuto e dei principi del sistema tributario dello Stato, mentre non vi è stata violazione della legge che ha modificato il Titolo V della seconda parte della Costituzione. Queste in sintesi le motivazioni della sentenza con cui il 13 febbraio la Corte Costituzionale aveva giudicato parzialmente illegittime le cosiddette "tasse sul lusso" introdotte in Sardegna con la Finanziaria regionale del 2006 e confermate l'anno successivo. Le motivazioni della sentenza (72 pagine) sono state depositate oggi e la Consulta ha anche confermato il rinvio alla Corte di Giustizia Europea di parte degli atti perchè si pronunci in via pregiudiziale sulla compatibilità di alcune imposte con le norme del Trattato dell'Unione europea. Vengono sottoposte al giudizio dell'organismo Comunitario le imposte fissate per lo scalo di aeromobili e di imbarcazioni da diporto perchè gravano sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Sardegna, configurandosi come un aiuto di Stato (vietato dall'art. 87 del Trattato) alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione.    Respinto, invece, il ricorso contro l'ipotesi di tassa di soggiorno perchè la Consulta ha ritenuto corretto, sotto il profilo fiscale, l'applicazione ai soli non residenti in quanto questi ultimi non solo non sopportano alcun prelievo il cui gettito sia diretto al finanziamento (come indicato dalla Regione) di spese pubbliche connesse ai servizi e beni culturali e ambientali sardi, ma anche perchè "causano costi pubblici aggiuntivi rispetto a quelli programmabili dalla Regione in base al gettito delle imposte corrisposte dai soggetti residenti".    Sono state, infine, ritenute non fondate le censure su una possibile discriminazione dei cittadini dell'Unione Europea rispetto ai residenti nella Regione in quanto non solo tali imposte sono previste dalla legislazione di vari Stati dell'Unione (la Krrtaxe tedesca, la taxe de sejour francese, etc) e la stessa Commissione Ue ha specificato che "l'imposta di soggiorno non è stata oggetto di armonizzazione in sede di Comunità europea e che, di conseguenza, gli Stati membri possono definire i criteri della sua applicazione, a condizione che siano rispettati i principi del diritto comunitario e, in particolare, che non siano introdotte misure discriminatorie nell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato".

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 Alessandro Serra - Cagliari