
Nei giorni scorsi abbiamo scritto un post sulla delibera della giunta regionale n. 13/20 del 4-3-2008, che, secondo quanto pubblicato sul sito www.regionesardegna.it, aveva ad oggetto: "Presa d'atto accordi di programma su Betile e Ex semoleria". La delibera aveva destato in noi non pochi sospetti, dato che, stando all'oggetto, pareva che la giunta Soru stesse prendendo atto di un processo, quello relativo all'accordo di programma, appena cominciato. Infatti il 5 marzo (giorno immediatamente successivo a quello in cui è stata adottata la delibera 13/20) il Consiglio Comunale di Cagliari, nonostante il voto contrario di Alleanza Nazionale, ha approvato una delibera finalizzata a dare mandato al sindaco Floris per la promozione di un accordo di programma relativo al Betile. I dubbi erano alimentati, altresì, dal fatto che, benchè fosse possibile vederne la data e l'oggetto, la delibera 13/20 fosse l'unica non scaricabile dal sito citato. Sedici giorni dopo, finalmente, è possibile fare il "download" della delibera, ma l'oggetto è stato cambiato: infatti non si parla più di "presa d'atto", ma di "Accordi di programma con il Comune di Cagliari per la riqualificazione del quartiere di Sant’Elia e la costruzione, nel medesimo ambito territoriale, del Museo regionale dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo nonché per la costruzione del Campus Universitario nell’area denominata “Ex semoleria” del Viale La Playa." Cosa è accaduto in questi giorni? E' stato corretto un errore di stampa, oppure qualcuno abituato a mettere il carro di fronte ai buoi si è ravveduto?
Ecco la vecchia dicitura (clicka sopra l'immagine per vedere)

Qui sotto, invece, trovate l'immagine della nuova versione dell'oggetto (clicka per vedere l'immagine)

Nella sezione documenti, infine, troverete la delibera della giunta regionale in versione integrale.
Riportiamo qui di seguito l'art. 34 del Dlgs 276/2003, che disciplina gli accordi di programma.
Articolo 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.